_ scritto il 15.06.2009 alle ore 12:47 _
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Succede che il disegno di legge sulle intercettazioni, di cui parlavamo proprio
in questi giorni, rischia di avere conseguenze drammatiche sulla Rete. Succede che i nostri governanti hanno deciso di applicare la vetusta legge sulla stampa (47 del 8 febbraio 1948), che già di per sé meriterebbe di essere rivista perché vecchia di oltre sessant'anni, anche all'informazione online. E' in particolare l'articolo 8, quello sul
diritto di rettifica, che più mi rende perplesso e che sta scatenando un putiferio in queste ore.
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
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Art. 8 - (Risposte e rettifiche)Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
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Il meccanismo della pubblicazione di una rettifica da parte di un soggetto che si ritiene leso da informazioni, dichiarazioni o immagini non corrispondenti a verità, è stato chiaramente pensato in relazione alla carta stampata. Senza una normativa apposita sarebbe molto difficile per un soggetto poter rettificare eventuali dichiarazioni false apparse su un giornale o su una rivista, proprio a causa della natura scarsamente interattiva e "distante" di questo mezzo di informazione. Applicare una norma del genere alla Rete, e in particolare ai blog e ai social network, non ha assolutamente senso, a mio parere, perché su Internet chiunque può pubblicare in tempo reale una rettifica a quanto affermato da un'altra persona, in modo del tutto autonomo. E' uno dei pilastri della libertà in Rete, un meccanismo che
è già in atto, e che non richiede una regolamentazione così rigida.
La rettifica è il meccanismo che, sessant'anni fa, è stato previsto per permettere al diretto interessato di rispondere e correggere una dichiarazione fatta a mezzo stampa e non ritenuta veritiera. Il termine di pubblicazione della rettifica era molto stretto proprio perché era importante che chiunque potesse tempestivamente difendersi da accuse ed affermazioni che egli riteneva non corrispondenti a realtà. La rettifica era il mezzo più semplice, veloce ed efficace di far valere il proprio diritto di replica senza doversi imbarcare in querele o simili.
Ai nostri giorni non ha senso normare un meccanismo che è già in atto grazie alla struttura implicita dei moderni mezzi di comunicazione.
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Difficile resistere alla tentazione di definire dilettantistica, approssimativa ed irresponsabile la scelta del legislatore che è entrato "a gamba tesa" in questo dibattito ultradecennale ignorandone premesse, contenuti e questioni e che ora rischia di infliggere - non so dire se volontariamente o inconsapevolmente - un duro colpo alla libertà di manifestazione del pensiero nel cyberspazio modificandone, per sempre, protagonisti e dinamiche.
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Cosa cambierà?
Per i normalissimi blog non molto, a ben vedere. Bisognerà stare attenti e scaricare le mail quotidianamente, perché se ti arriva una richiesta di rettifica e non la pubblichi entro 48 ore, sei passibile di sanzione amministrativa fino a 12 mila e rotti Euro. D'altra parte, però, un blog è per sua stessa natura votato all'interscambio in tempo reale di opinioni. Io non mi sognerei mai di inviare una rettifica tramite email al proprietario del blog, semplicemente risponderei al commento che ho ritenuto lesivo nei miei confronti, e finirebbe lì. Ammetto però che anche solo l'ipotesi che si possa incorrere in una sanzione così alta potrebbe far scoraggiare parecchi blogger dal proseguire la loro attività, o (peggio, mi verrebbe da dire) dal discutere di argomenti potenzialmente scomodi e dedicarsi solo a quelli più "futili".
Ma che succederà alle grandi piattaforme, come Facebook, MySpace o anche lo stesso Youtube? Qui le cose iniziano ad essere parecchio diverse, perché per far fronte a una potenziale ondata di richieste di rettifica, i gestori dovrebbero mettere in piedi un ufficio dedicato solo a quello, con personale che si occupa di recepire e verificare le rettifiche, contattare i diretti interessati e pubblicarle nel giusto spazio, ed entro le tempistiche. Senza contare che i social network non "producono" le informazioni pubblicate, ma ospitano quelle inserite dagli utenti; sarà quindi praticamente impossibile controllare la veridicità di un'eventuale dichiarazione contestata. E se per ogni rettifica non pubblicata entro i limiti ci sono tra gli 8000 e i 12000 Euro di sanzione, quale pensate possa essere la soluzione che, presto o tardi, si vedranno costretti ad adottare?
La rimozione dei contenuti o comunque una fortissima limitazione nella possibilità di esprimere liberamente la propria opinione.
A voler essere malizioso fino in fondo, mi verrebbe da pensare che questo sia un intricato ma efficacissimo modo per mettere a tacere scomode voci che, nella Rete, conducono una vita un po' troppo libera per i gusti di chi ha proposto e approvato questo disegno di legge.
D'altronde 460.000 voti a De Magistris parlano chiaro: l'avete mai visto comparire su una televisione o su un giornale? Eppure è stato eletto da quasi mezzo milione di italiani... forse a qualcuno ha bruciato un po'...